Legge federale
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Art. 8a Prezzi indicativi 18
1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti. 2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità. 3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi. 4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi. 18 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |
