il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante;
costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione;
3 L’assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.
4 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di contributi a condizioni e oneri.
128 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458).
129 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
130 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757).
131 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458).