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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 96Edifici agricoli
1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli.
2 Sono accordati contributi per gli edifici d’economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario.
3 Possono essere accordati contributi per gli edifici d’economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.