Legge federale
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Art. 97 Approvazione dei progetti
1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.134 2 Chiede sollecitamente il parere dell’UFAG. 3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.135 4 Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente o sui percorsi pedonali.136 5 All’occorrenza, l’UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d’attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l’assegnazione di un contributo. 6 Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all’UFAG. 7 L’UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.137 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). 137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |