Legge federale
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Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali
1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento:150
2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento:
3 I crediti d’investimento sono accordati forfettariamente. 4 Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d’investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. 5 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d’investimento.158 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 151 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 152 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 154 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 155 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |