la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;
la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale;
progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante.
2 Per progetti rilevanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.162
3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.
159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).