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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 19aDestinazione vincolata di proventi dei dazi 47
1 Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC.
2 Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell’agricoltura.
3 Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.
4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.
47 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049).