Legge federale
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Art. 20 Prezzi soglia
1 Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L’articolo 17 si applica per analogia. 2 Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d’importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.48 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.49 3 Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)50 determina i valori indicativi d’importazione applicabili ai singoli prodotti. 4 Il DEFR determina in che misura la somma dell’aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l’aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).51 5 L’UFAG52 stabilisce l’aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d’importazione si situi all’interno della fascia di fluttuazione. 6 Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un’aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5. 7 Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.53 48 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173). 49 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). 50 Nuova espr. giusta il n. I 28 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). 52 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 53 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). BGE
128 II 34 () from 6. November 2001
Regeste: Art. 48 LwG; Art. 19 Abs. 1 lit. a SV; Verteilung des Zollkontingents für Nierstücke. Das System, welches die neue Schlachtviehverordnung für die Verteilung der Anteile am Zollkontingent für Schlachtvieh und Fleisch von "Tieren der Rindviehgattung" (insbesondere auch für Nierstücke) vorsieht, verstösst nicht gegen die Grundsätze von Art. 48 LwG. |