Legge federale
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Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio
1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. 2 Il supplemento è di 15 centesimi, meno l’importo del supplemento per il latte commerciale secondo l’articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.71 3 Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.72 71 Nuovo testo giusta l’all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all’esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 20173737). 72 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta l’all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all’esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 20173737). |