Legge federale
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Art. 40 Supplemento per il latte commerciale 75
1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni. 3 Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l’utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1. 75 Nuovo testo giusta l’all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all’esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 20173737). |