Legge federale
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Art. 51 Delega di compiti pubblici
1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:
2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.86 3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico. 85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |