Legge federale
|
Art. 73 Contributi per la biodiversità
1 Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la biodiversità. I contributi comprendono:
2 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiversità per i quali sono versati contributi. 3 La Confederazione versa al massimo il 90 per cento dei contributi per l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo. |