Legge federale
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Art. 77b Importo dei contributi
1 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure. 2 Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966110 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991111 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili. |