Legge federale
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Art. 78 Principio
1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale. 2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.114 3 L’erogazione di fondi federali presuppone un’adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione. 114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). |