Legge federale
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Art. 86a
1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell’agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole. 2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri. 3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.123 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |