Legge federale
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Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità 146
Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell’agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |