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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 103Manutenzione e gestione
1 I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali:
a.
le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente;
b.
le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.
2 In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.