Legge federale
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Art. 104 Menzione nel registro fondiario
1 Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l’obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l’obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario. 2 Il Cantone ordina d’ufficio l’iscrizione della menzione. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest’ultima. |