Legge federale
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Art. 108 Approvazione
1 Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d’investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’UFAG per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite. 1bis L’UFAG decide in merito all’approvazione di un credito d’investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.165 2 Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.166 3 Se i crediti d’investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l’articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione. 165 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). BGE
97 I 472 () from 9. Juli 1971
Regeste: Milchstatut: Wechsel einer Milchsammelstelle. 1. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. 2. Unter welchen Voraussetzungen ist das Gesuch eines Milchproduzenten um Wechsel von der angestammten zu einer anderen Milchsammelstelle begründet? |