Legge federale
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Art. 12 Promozione dello smercio
1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all’estero. 2 A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concernente le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.28 3 Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all’estero, dei provvedimenti sostenuti e segnatamente definire un’identità visiva comune.29 4 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari. 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |