Legge federale
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Art. 13 Sgravio del mercato
1 Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un’evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato. 2 I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate. |