Legge federale
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Art. 146a Animali da reddito geneticamente modificati 190
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all’allevamento, all’importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati. 190 Introdotto dall’all. n. 8 della L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). |