Legge federale
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Art. 147 Istituto di allevamento equino 191
1 Per sostenere l’allevamento equino la Confederazione gestisce un apposito istituto.192 2 L’istituto è subordinato all’UFAG. 3 ...193 191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 193 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281). |