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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 147aConservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche
1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, segnatamente mediante contributi.
2 Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.