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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 147bAccesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici
Per quanto lo esigano obblighi internazionali, il Consiglio federale disciplina l’accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dall’impiego di tali risorse.