Legge federale
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Art. 148
1 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all’immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati. 2 Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.197 197 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |