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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 148a
1 Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che:
a.
sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l’ambiente; e
b.
la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.
2 Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche.
3 Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare:
a.
limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione;
a.
limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.