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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 15Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti
1 Il Consiglio federale disciplina:
a.
i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico;
b.
i controlli.
2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l’intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l’integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.35
3 Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.
4 Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).