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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 151Principi della protezione dei vegetali
1 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.
2 Ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.