materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.
2 Può in particolare:
a.
stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;
b.
emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;
c.
obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;
d.
vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
e.
vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.
3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione adempia le esigenze internazionali.