Legge federale
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Art. 156 Indennità per danni
1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall’autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un’equa indennità. 2 L’indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato:
3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità. 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |