Legge federale
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Art. 157 Controlli 201
1 La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli. 2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo. 201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |