Legge federale
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Art. 159a Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione 203
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione. 203 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385). |