1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche.
2 Disciplina in particolare:
- a.
- il diritto all’iscrizione;
- b.
- le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all’elenco degli obblighi;
- c.
- la procedura d’opposizione e di registrazione;
- d.
- il controllo.
2bis Il registro può contenere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.36
3 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d’origine o indicazioni geografiche.
4 Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione d’origine o in un’indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.
5 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.37
5bis Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d’origine o un’indicazione geografica identica o simile, la procedura d’esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica.38
6 Chi utilizza nomi di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all’utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d’origine o a un’indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l’uso in buona fede:
- a.
- prima del 1° gennaio 1996; o
- b.
- prima che il nome della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un’altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 199239 sulla protezione dei marchi.40
6bis Nel giudicare se l’utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d’inganno o di violazione della concorrenza leale.41
7 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:
- a.
- qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;
- b.
- qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.