Legge federale
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Art. 160 Obbligo d’omologazione
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione. 2 Può sottoporre all’obbligo d’omologazione:
3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d’omologazione. 4 Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all’obbligo d’omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione. 5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati. 6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d’esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l’impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.205 7 L’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all’estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente. 8 È vietato l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all’obbligo di notifica e dev’essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all’articolo 18. 204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |