Legge federale
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Art. 165a
1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive. 2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare:
3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate. 4 Se in seguito a un ordine dell’autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennità. |