Legge federale
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Art. 177 Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. 2 Puòdelegare lʼemanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell’omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dellʼinterno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.254 254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759). |