Legge federale
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Art. 185 Dati per l’esecuzione, monitoraggio e valutazione 269
1 Al fine di disporre delle basi necessarie all’esecuzione della legge e al controllo dell’efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende:
1bis La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecologica e sociale dell’agricoltura e sulle prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.270 1ter Valuta l’efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.271 2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme. 3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l’esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine. 4 L’organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati. 5 e 6 ...272 269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 270 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 271 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 272 Introdotti dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |