1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:
- a.
- istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;
- b.5
- indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d’interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;
- bbis.6
- sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produzione che rispetti gli animali e l’ambiente;
- c.
- provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura;
- d.
- sostiene i miglioramenti strutturali;
- e.7
- promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle piante e l’allevamento di animali;
- f.
- disciplina la protezione dei vegetali e l’impiego di mezzi di produzione8.
2 I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.
3 I provvedimenti della Confederazione favoriscono l’orientamento dell’agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.9
4 Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori nell’offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili.10
5 Sono esclusi i provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. Le procedure sono rette dall’articolo 89a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.11