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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 23Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva
1 Qualora l’assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all’interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un’adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:
a.
la prestazione all’interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure
b.
l’adempimento della prestazione all’interno del Paese è impossibile per l’importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.
2 La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l’importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all’interno del Paese.