Legge federale
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Art. 24 Permesso d’importazione, misure di salvaguardia
1 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d’importazione. 2 In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il DEFR è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d’importazione fino alla decisione del Consiglio federale. 3 L’applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall’articolo 11 della legge del 9 ottobre 198656 sulla tariffa delle dogane. 4 Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente:
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