Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 27b
1Un mezzo di produzione o un bene d’investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all’estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.
2 Sono considerati agricoli i beni d’investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell’agricoltura.