Legge federale
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Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita
1 Nell’applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.15 3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |