Legge federale
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Art. 43 Obbligo di notifica
1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:
2 I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo. 3 ...77 77 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |