Legge federale
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Art. 47 Tassa
1 I gestori di aziende che superano l’effettivo massimo di cui all’articolo 46 devono versare una tassa annuale. 2 Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l’allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio. 3 Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell’effettivo di animali di ciascun gestore. 4 Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull’effettivo massimo non è riconosciuto. |