Legge federale
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Art. 49 Classificazione della qualità
1 Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina. 2 Il Consiglio federale può:
3 Il Consiglio federale può delegare all’UFAG la competenza di stabilire i criteri di classificazione. 83 Introdotta dall’all. n. II 6 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). |