Legge federale
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Art. 50 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne 84
1 La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne. 2 A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l’organizzazione, l’esecuzione, la sorveglianza e l’infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna. 84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |