Legge federale
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Art. 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene 88
La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore della produzione di uova indigene. 88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |