Legge federale
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Art. 60 Autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti e loro notifica
1 Chi pianta nuovi vigneti deve avere un’autorizzazione del Cantone. 2 Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone. 3 Il Cantone autorizza l’impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura. 4 Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l’autorizzazione per l’impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe. 5 Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l’impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.99 99 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |