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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 60Autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti e loro notifica
1 Chi pianta nuovi vigneti deve avere un’autorizzazione del Cantone.
2 Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.
3 Il Cantone autorizza l’impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.
4 Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l’autorizzazione per l’impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.
5 Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l’impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.99